Intervista a Giovanni Maria Flick, giurista e già presidente della Corte Costituzionale
per Fondazioni aprile 2021
Professor Flick, in diversi contributi ha affermato che quello del carcere è un modello da superare, perché?
Perché, appunto, è un modello “superato”. Storicamente il carcere nacque come strumento per emarginare o espellere dalla società e dalla vita collettiva i “diversi” (asociali, vagabondi, persone che la pensano in modo diverso o che non accettano, in tutto o in parte, le regole di convivenza…). Questo significato è ritornato di attualità quando sia le ragioni di diritto sia, soprattutto, le ragioni di fatto (le condizioni in cui si vive la reclusione) hanno cancellato la possibilità di salvaguardare i “residui di libertà” (definiti tali dalla Corte costituzionale), che debbono comunque essere rispettati e che sono compatibili con la privazione della libertà personale come pena. Intendo cioè riferirmi agli aspetti di pari dignità sociale e di rispetto dei diritti inviolabili previsti dagli articoli 2 e 3 della Costituzione, che sono il campo in cui deve cresce-re l’articolo 27 della Carta: gli obiettivi di tendenza alla rieducazione e di rispetto del senso di umanità nei confronti del condannato. È un controsenso la pretesa di rieducare alla libertà una persona privandola della libertà. Sono possibili altre forme di pena, come le cosiddette pene accessorie, ad esempio l’interdizione, la limitazione delle attività professionali attraverso cui si è commesso il reato; l’imposizione di lavori socialmente utili o di servizi alla collettività, che non devono però diventare forme di servitù coatta. Aggiungo che nella Costituzione non viene citata esclusivamente la pena del-la reclusione ma si parla, al plurale, di “pene”, che “non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità”. Per questo, l’Italia è stata con-dannata almeno due volte dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con riferimento alle condizioni di fatto (in realtà strutturali) del sovraffollamento nelle carceri.
Come il carcere può adempiere in maniera più efficiente alla funzione rieducativa che gli viene riconosciuta nell’art.27 della Costituzione?
In primo luogo, occorre evitare di trasformare il carcere da extrema ratio a strumento abituale di separazione ed emarginazione dei “diversi” di vario tipo. D’altra parte, la Corte costituzionale ha più volte ricordato che tra le molteplici finalità della pena vi è al primo posto la tendenza alla rieducazione, rispetto alle finalità di prevenzione e a quelle di cosiddetta “retribuzione” (la vendetta di Stato con cui si cerca di evitare la vendetta privata dei parenti della vittima, della stessa vittima o del suo clan). Il problema è, peraltro, non solo di rieducare (finalità che si sta cercando di concretizzare attraverso percorsi d’istruzione e l’iscrizione all’università in carcere), ma è formare alla responsabilità e ricostruire il rapporto dell’autore del reato con le vittime.
A tal proposito, recentemente ha parlato di “responsabilizzazione” del detenuto più che di “rieducazione”. Ci può spiegare meglio cosa intende?
La storia della pena ha registrato, in primo luogo, la prevalenza della funzione punitiva- retributiva; in secondo luogo, quella soddisfattoria del risarcimento del danno allo Stato e alle vittime; infine, il reinserimento sociale attraverso la tendenza alla rieducazione. Nei tempi attuali mi sembra importante la prospettiva, che fa fatica ad affermarsi, della responsabilizzazione, che comprende la rieducazione, ma ha un significato più ampio: la giustizia riparativa, il tipo di giustizia adottata, per esempio, in Sud Africa dopo il superamento dell’apartheid (almeno in teoria). Ciò significa cercare di ricostruire un rapporto tra il colpevole e le vittime, in cui il primo prenda coscienza della sua responsabilità e del male arrecato.
La cultura può essere uno strumento per cambiare la percezione del carcere maggior-mente diffusa a livello sociale?
La cultura può essere uno strumento per superare questa percezione, innanzitutto attraverso le iniziative culturali di vario genere che hanno cominciato a maturare nel carcere, in particolar modo la possibilità di poter seguire un percorso scolastico o accademico. In secondo luogo, è necessario che i detenuti vengano guidati alla comprensione della realtà esterna e al modo in cui ci si augura che essi possano e debbano rientrarci. È importante però, altresì, che anche il mondo esterno conosca il mondo interno al carcere e la funzione che esso ricopre.
Dai dati sul tasso di recidiva emerge che il 68,45% di coloro che scontano la pena in carcere vi fanno ritorno, mentre solo il 19% di colo-ro che scontano la pena con misure alternative alla detenzione rientrano. È un dato emerso da anni, perché allora il percorso di ripensamento del modello e del ruolo del carcere non ha subito un’accelerazione?
Conosco quei numeri e, pur considerando l’approssimazione delle valutazioni statistiche di questo tipo, condivido la riflessione: il carcere è spesso un’ottima scuola di specializzazione nella capacità di commettere reati, piuttosto che una scuola valida per rieducare alla responsabilità e al rapporto con l’esterno. Da ciò, la riflessione sulle cosiddette misure alternative (permessi premi, affidamento ai servizi sociali, detenzione domiciliare), che non sono strumenti di deflazione o di sfollamento del carcere, ma elementi essenziali per il trattamento e il percorso del soggetto de-tenuto verso il ritorno in libertà. Ciò spiega anche la differenza di recidiva tra chi sconta la pena con pene alternative alla detenzione e chi la sconta in un carcere. Aggiungo, inoltre, che mi sembra profondamente sbagliata la linea di condizionare l’accesso alle misure alternativa a una forma di collaborazione con la giustizia, come venne stabilito nel 1992 dopo le stragi di Via d’Amelio e di Capaci. Si trattava di una decisione presa in un momento certamente emergenziale, ma che non può, oggi, diventare ostacolo insormontabile alle misure alternative, superabile solo con la spinta alla collaborazione. È questo il tema sul quale la Corte costituzionale dovrà deliberare prossimamente, sul cosiddetto “ergastolo ostativo”, nel quale la possibilità di verificare il distacco dalla posizione precedente e, quindi, l’effettivo ravvedimento è affidato esclusivamente alla collaborazione, che difficilmente in questo modo può essere considerata volontaria. Si può dunque comprendere il per-ché le misure alternative abbiano subito un rallentamento, perché sono considerate strumenti di sfollamento e non componenti essenziali per l’esecuzione della pena.
Nel carcere dovrebbero essere attivati più percorsi formativi, ludici e ricreativi, ma an-che professionali, per non dimenticare diritti e dignità dei detenuti?
Come esplicitato precedentemente, parto dal considerare difficoltoso vedere nella privazione della libertà uno strumento di educare alla libertà, e dall’idea che si debba ricorrere al carcere solo come pena di extrema ratio, per chi sia pericoloso a causa della sua aggressività. Si tratta di un’opinione contraria al pensiero che sottende la politica di costruzione delle nuove carceri proposta come rimedio e come garanzia (illusoria) di sicurezza per la società, e basata su appelli strumentali, e in parte politici, ad un sistema più duro di reclusione. Non basta infatti costruire un carcere, bisogna riempirlo con personale, iniziative, con percorsi di formazione scolastica e professionale, con un trattamento specifico dei detenuti, che rispetti la privacy e il principio di pari dignità sociale. Anche i condannati che hanno commesso il peggior delitto ne hanno il diritto. Per un sistema di reclusione di questo genere occorre però portare avanti percorsi culturali all’interno della società e dell’opinione pubblica, capaci di superare le usuali e diffuse opinioni sul carcere che stigmatizzano la pericolosità delle misure alternative, considerandole un rischio per ulteriori reati.
Crede ci sia bisogno di un maggiore accompagnamento del detenuto una volta uscito dal carcere, per sostenerlo nella fase di reintegrazione sociale?
Certamente, per una ragione quantomeno di uguaglianza, occorre che anche chi non ha una casa possa usufruire delle misure alternative, che si realizzano con l’uscita dal carcere. Lasciare chi esce abbandonato a sé stesso, perché si “arrangi” è uno degli ingredienti principali per favorire il suo rientro in carcere.
Dalla rivista Fondazioni marzo-aprile 2021