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Protocollo d’intesa Acri – Mef: una svolta costruttiva per tutti

Nella riunione dell’11 marzo il Consiglio dell’Acri ha approvato i contenuti del Protocollo d’intesa negoziato tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze, da una parte, e il mondo delle Fondazioni, dall’altra. Ai primi di aprile, dopo meno di un mese, 85 delle 86 Fondazioni aderenti all’Associazione hanno espresso formalmente la loro completa condivisione, impegnandosi così a modificare i loro statuti secondo i contenuti del Protocollo. «Un segnale di grande responsabilità e maturità delle nostre Fondazioni – ha commentato il presidente dell’Acri Giuseppe Guzzetti – che dimostra la loro decisa volontà di fare un ulteriore passo avanti nel virtuoso percorso di dare maggiore efficacia e trasparenza alla loro attività, nel rispetto della propria autonomia e indipendenza». Il 22 aprile il Proto collo è stato firmato ufficialmente dal Ministro del l’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, e da Guzzetti. Si tratta di un passo ulteriore nel processo di autoriforma delle Fondazioni, voluto dal Mef e dall’Acri nel solco della legge che le regola (riforma Ciampi del 1998/99 e successive modifiche) in funzione del mutato contesto storico, economico e finanziario, da cui emerge l’esigenza di specificare la portata applicativa delle norme che disciplinano le Fon dazioni di origine bancaria, affinché esse possano esprimersi sempre più pienamente quali soggetti del terzo settore. Da sempre – come attestato nella premessa del Protocollo – l’Acri concorre efficacemente al perseguimento delle finalità che il legislatore ha assegnato alla vigilanza (Mef) favorendo la diffusione tra le Fondazioni di origine bancaria di buone pratiche operative e l’elaborazione di codici e prassi comportamentali, che possano orientare, in forma condivisa, il raggiungimento di migliori e maggiori standard operativi, in termini di trasparenza, responsabilità e perseguimento degli interessi statutari, come attesta la Carta delle Fondazioni varata dall’Associazione nell’aprile 2012. «Questo Protocollo – dichiara Guzzetti – è in continuità, nella sostanza, con scelte già effettuate da molte Fondazioni, ma porta un’innovazione assoluta nel rapporto fra vigilante e vigilato, perché ha trovato nel dialogo e nel confronto costruttivo lo strumento ideale per favorire comportamenti e prassi sempre più virtuose, nell’interesse delle comunità e dell’intero Paese». Con l’accettazione del Protocollo le Fondazioni ritengono opportuno definire parametri di efficienza ed efficacia operativa e gestionale ancora più stringenti rispetto al passato, assumendo l’impegno di applicare criteri di condotta comuni in ordine a una pluralità di fattori.

La gestione del patrimonio
In merito alla gestione del patrimonio si deve ottimizzare la combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso. Questo deve essere adeguatamente diversificato, in modo da contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche. In ogni caso, il patrimonio non può essere impiegato, direttamente o indirettamente, in esposizioni verso un singolo soggetto per un ammontare complessivamente superiore a un terzo del totale dell’attivo dello stato patrimoniale della Fondazione, valutando al fair value esposizioni e componenti dell’attivo patrimoniale; nell’esposizione complessiva verso un singolo soggetto si computano tutti gli strumenti finanziari. Dalla firma del Proto collo, le Fondazioni han no tre anni per ridurre l’esposizione in esubero ove questa riguardi strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati, cinque anni se si tratta di strumenti finanziari non negoziati su mercati regolamentati. In entrambi i casi si terranno nel dovuto conto l’esigenza di salvaguardare il va lo re del patrimonio, le condizioni di mercato e gli effetti delle cessioni sullo stesso. L’ottimizzazione dei risultati di gestione deve passare anche attraverso una gestione efficiente, che contenga i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione e alla complessità e caratteristiche del portafoglio. L’indebitamento Nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, le Fondazioni non ricorrono all’indebitamento in nessuna forma, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità dovute allo sfasamento temporale tra uscite di cassa ed entrate certe per data ed ammontare. In ogni caso, l’esposizione debitoria complessiva non può superare il dieci per cento della consistenza patrimoniale. Le Fondazioni che alla data della firma del Protocollo hanno un’esposizione debitoria, predispongono un programma di rientro in un arco temporale massimo di cinque anni, che può essere prorogato dall’Autorità di Vigilanza solo per motivate esigenze. Le operazioni in derivati: i contratti e gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati con finalità di copertura o in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali. Le imprese strumentali: l’investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni mobili e immobili dall’art. 7, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 153/99.

La governance
Riguardo alle partecipazioni, le Fondazioni trasmettono all’Autorità di vigilanza gli eventuali patti parasociali, e le loro successive modifiche, aventi a oggetto l’esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni detenute nella società bancaria conferitaria. All’Autorità di vigilanza sono trasmessi anche gli accordi, in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare l’attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei poteri derivanti da una posizione di controllo. Riguardo alla governance della Fondazione, l’Organo di Amministrazione, il Presidente e l’Organo di Controllo durano in carica per un periodo massimo di quattro anni; tale disposizione non si applica ai mandati in corso alla data del Protocollo. Le cariche negli organi statutari, ivi compreso il Presidente, non possono essere ricoperte per più di due mandati consecutivi, indipendentemente dall’organo; non è computato il mandato espletato per una durata inferiore alla metà del tempo statutariamente previsto, purché per causa diversa dalle dimissioni volontarie; in ogni caso, non si può escludere dal computo dei mandati complessivi più di un mandato parziale. Il soggetto che ha svolto due mandati consecutivi può essere nuovamente nominato dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni. Le nomine per cooptazione non possono superare il quindici per cento del numero dei componenti dell’Organo di Indirizzo, arrotondato all’unità superiore. Non è consentita la cooptazione per la formazione dell’Organo di Amministrazione. Devono essere adottate procedure di nomina dirette ad assicurare la presenza del genere meno rappresentato e valorizzare il possesso di competenze specialistiche che garantiscano adeguati livelli di professionalità dei componenti degli organi. Oltre alle incompatibilità già previste dalla legge, il Protocollo indica che non possono ricoprire la carica di componente degli organi delle Fondazioni: i membri del Parlamento nazionale ed europeo o del Governo; gli assessori o consiglieri regionali, provinciali e comunali, il presidente della provincia, il sindaco, il presidente e i componenti del consiglio circoscrizionale, il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione dei consorzi fra enti locali, il presidente e i componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni afferenti agli enti locali, il presidente e i componenti degli organi delle comunità montane. Inoltre chiunque abbia ricoperto la carica di componente degli organi della società bancaria conferitaria non può assumere cariche negli organi della Fondazione prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione dell’incarico; così come chiunque abbia ricoperto la carica di componente degli organi della Fondazione non può assumere cariche negli organi della banca conferitaria prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione dell’incarico. Vengono, inoltre, fissati limiti per la definizione dei corrispettivi economici dei componenti degli organi delle Fondazioni, che siano coerenti con la natura di enti senza scopo di lucro e comunque commisurati all’entità del patrimonio e delle erogazioni. Il compenso del Presidente delle Fondazioni con patrimonio superiore a un miliardo di euro non potrà superare il tetto massimo di 240mila euro.

 

La trasparenza
Sui siti internet delle Fondazioni devono essere resi pubblici almeno i seguenti documenti: statuto, regolamenti, bilanci, documenti programmatici previsionali, informazioni concernenti appalti affidati di importo superiore a 50mila euro, bandi per le erogazioni e curricula dei componenti degli organi. Le Fondazioni indicano altresì sui siti internet le procedure attraverso le quali i terzi possono avanzare richieste di sostegno finanziario indicando le condizioni di accesso, i criteri di selezione e il processo attraverso cui ha luogo la selezione delle iniziative proposte, nonché gli esiti delle stesse. Il bando costituisce la modalità operativa privilegiata per selezionare le erogazioni da deliberare.


La cooperazione
Le Fondazioni perseguono l’efficienza e l’economicità della gestione, valutando il ricorso a forme di cooperazione e di aggregazione per il perseguimento di obiettivi comuni. Quelle che per le loro ridotte dimensioni patrimoniali non riescono a raggiungere una capacità tecnica, erogativa e operativa adeguata attivano forme di collaborazione per gestire, in comune, attività operative ovvero procedono a fusioni tra Enti.